Con il 31 dicembre 2018 è venuta meno la distinzione, ai fini della tassazione dei redditi derivanti dai capital gain, tra partecipazioni qualificate e non qualificate. Infatti, con effetto dalle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni fatte dal 1° gennaio 2019, le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici sono soggette all’imposta sostitutiva del 26% al pari delle partecipazioni non qualificate. Ulteriori novità sono state introdotte con il recepimento della direttiva ATAD.
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