Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, il contribuente deve presentare all’Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica. A tal fine va utilizzato il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 18 febbraio 2019. Sempre entro il 31 maggio si deve procedere anche al pagamento delle somme dovute o della prima rata; per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento.
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