L’interconnessione dei beni al sistema aziendale è uno dei requisiti necessari per l’applicazione dell’iperammortamento. Può, infatti, capitare che l’azienda effettui un investimento in un bene in chiave Industria 4.0, e quindi agevolabile, ma che non risulta ancora interconnesso. Occorre chiedersi in questi casi quali sono le procedure da porre in essere per la verifica del requisito e qual è l’impatto sull’agevolazione. A chiarire i dubbi è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017.
Investimenti in beni immateriali: i rapporti tra super e iperammortamento
Per gli investimenti in beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 è possibile fruire del nuovo super ammortamento del 40%. Si tratta di beni, software e sistemi IT che possono beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione, però, che l’impresa usufruisca anche dell’iperammortamento. Quali sono i rapporti tra le due agevolazioni? Quale relazione tra i beni immateriali e i beni Industria 4.0? L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 ha fornito indicazioni operative.
Iperammortamento: quali sono i beni agevolabili
I beni agevolabili con l’iperammortamento del 250% sono riportati nell’elenco A allegato alla legge di Bilancio 2017. Si tratta di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0. E’ possibile raggruppare i beni in tre categorie: beni strumentali, il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati, sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo macchina in logica “4.0”. Nella circolare n. 4/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito attraverso esempi i requisiti che tali beni devono possedere.
Beni Industria 4.0: iperammortamento senza più segreti
La maggiorazione del 150% sugli ammortamenti dei beni in chiave Industria 4.0 si applica dal periodo d’imposta in cui avviene l’interconnessione al sistema aziendale di gestione, con la conseguenza che, prima di questo periodo, è possibile fruire della maggiorazione del 40%. Ma le due agevolazioni non sono in alcun modo cumulabili. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017.
Operazioni straordinarie: nuovi limiti al trasferimento delle eccedenze ACE
Con la legge di Bilancio 2017 si registrano alcune novità ai fini dell’applicazione della disciplina sull’aiuto alla crescita economica – ACE, per il riporto delle perdite in occasione di operazioni straordinarie, fusioni e scissioni. In particolare, le novità vengono estese anche alle fusioni, scissioni, conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi. Si tratta di importanti limitazioni che, avendo effetto anche sul trasferimento dell’eccedenza ACE, impatteranno sulla pianificazione delle stesse operazioni straordinarie.
ACE: come cambia il calcolo del rendimento nozionale
Cambiano le modalità di calcolo del rendimento nozionale del capitale ai fini dell’ACE – Aiuto alla crescita economica – per le imprese individuali e le società di persone. Si tratta di una delle novità introdotte dalla legge di Bilancio per il 2017: si passa, infatti, dal sistema di calcolo che assumeva, quale unica entità rilevante, il patrimonio netto civilistico ad una modalità di determinazione della base ACE simile a quella dei soggetti IRES. Con la conseguenza che il tasso di rendimento nozionale va applicato sulla differenza tra incrementi e decrementi patrimoniali.
Milleproroghe, beni in godimento ai soci: stop alla comunicazione, non alla tassazione
A decorrere dal 2017 viene abrogato l’obbligo di inviare la comunicazione dei beni concessi in uso ai soci. Lo prevede una nuova norma inserita nel disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe. Continua, però, ad essere applicata la disciplina IRPEF sulla concessione dei beni ai soci. Pertanto, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore continua ad essere qualificata come reddito di natura diversa. In pratica, è stato abolito solo l’obbligo formale, ma non quello sostanziale.
Milleproroghe: lotteria scontrini, slitta la sperimentazione
Slitta dal 1° marzo al 1° novembre 2017 l’avvio dell’applicazione sperimentale della lotteria nazionale legata agli scontrini. Lo ha previsto il disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe, approvato dal Senato. La proroga è sicuramente dettata anche da questioni di carattere tecnico: in relazione alla novità della lotteria degli scontrini, infatti, gli operatori dovranno effettuare adeguamenti dei supporti – hardware e software – per l’emissione di scontrini e ricevute fiscali o per l’invio telematico. Adeguamenti che, molto spesso, comportano interventi tecnici lunghi e complessi.
Comunicazioni dati IVA: perché non si può tornare indietro
Si continua a discutere sull’eccessiva onerosità delle nuove comunicazioni dati IVA introdotte dal decreto di fine anno. Il problema è così sentito, da essere oggetto del primo sciopero dei commercialisti. Se ne chiede, se non è possibile la soppressione, almeno una periodicità semestrale e non, come previsto a regime, trimestrale. Ma ciò potrà mai realizzarsi? Difficilmente se si va a fondo per capire quali sono le vere motivazioni che hanno spinto il Legislatore ad introdurre i nuovi adempimenti.
Opzione contabile regime di cassa: quali conseguenze
Per evitare di istituire i nuovi registri cronologici o di dover integrare i registri IVA per tener conto del principio di cassa, è possibile – su opzione – scegliere di continuare ad usare i vecchi registri IVA, facendo coincidere la data di registrazione con quella di pagamento. Questa scelta ha, tuttavia, alcune conseguenze da valutare attentamente. L’opzione sarà sicuramente appetibile per le imprese che incassano i corrispettivi all’atto dell’emissione del documento fiscale: per i ricavi, non si creerebbero sfasature temporali tra registrazione e incasso; per i costi, la convenienza può addirittura aumentare se, ad esempio, l’impresa riceve (e registra) fatture di acquisto nell’esercizio e le salda in quello successivo. L’opzione sarà invece svantaggiosa per chi emette fattura, ma non viene pagato nello stesso esercizio.