
Il CAF o il professionista abilitato che, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, avvisa il contribuente affinché possa inviare una dichiarazione rettificativa. Se il contribuente non provvede, il CAF/professionista può comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati rettificati. In entrambi i casi, però, sino al 2018, se il CAF/professionista versa la sanzione, l’imposta è a carico del contribuente. È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E del 2019 sulle nuove sanzioni per visto infedele.
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